agevolazioni per l’acquisto di terreni montani


 

Not. Gaetano Petrelli

 

 

L’articolo 52, comma 21, della legge finanziaria 2002 introduce il nuovo art. 5-bis nella legge 31 gennaio 1994 n. 97, prevedendo una nuova agevolazione, consistente nell’esenzione “da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere”. Il riferimento all’“imposta” rende dubbia la spettanza delle agevolazioni per le tasse ipotecarie e di voltura.

Presupposti dell’agevolazione:

- deve trattarsi di terreni agricoli e relative pertinenze (anche fabbricati rurali);

- i terreni devono essere ubicati nei territori delle Comunita’ montane (requisito diverso da quello di cui all’art. 9 del D.P.R. 601/1973);

- il trasferimento deve essere a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;

- l’acquirente deve impegnarsi in atto a coltivare o condurre il fondo per almeno dieci anni dall’acquisto, ed a costituirlo in un compendio unico indivisibile (l’indivisibilita’ dura 15 anni e vale anche in sede di trasferimento mortis causa; la dimensione minima di tale compendio unico e’ determinata con legge regionale).

Gli onorari notarili sono ridotti ad un sesto. Cio’, ovviamente, quando ricorra l’impegno in atto di cui sopra (anche se non si traduce in una espressa richiesta di agevolazioni).

In caso di violazione degli obblighi assunti sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, sanzioni in misura pari al 50% delle imposte dovute. Non e’ prevista invece l’invalidita’ dell’atto di divisione o di cessione separata.