Not. Gaetano Petrelli
L’articolo 52, comma 21,
della legge finanziaria 2002 introduce il nuovo art. 5-bis nella legge
31 gennaio 1994 n. 97, prevedendo una nuova agevolazione, consistente nell’esenzione
“da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro
genere”. Il riferimento all’“imposta” rende dubbia la spettanza delle
agevolazioni per le tasse ipotecarie e di voltura.
Presupposti dell’agevolazione:
- deve trattarsi di terreni
agricoli e relative pertinenze (anche fabbricati rurali);
- i terreni devono essere ubicati nei territori delle Comunita’ montane (requisito diverso da quello di cui all’art. 9 del D.P.R. 601/1973);
- il trasferimento deve
essere a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo
principale;
- l’acquirente deve
impegnarsi in atto a coltivare o condurre il fondo per almeno dieci anni
dall’acquisto, ed a costituirlo in un compendio unico indivisibile
(l’indivisibilita’ dura 15 anni e vale anche in sede di trasferimento mortis
causa; la dimensione minima di tale compendio unico e’ determinata con
legge regionale).
Gli onorari notarili sono ridotti ad un sesto. Cio’, ovviamente, quando ricorra l’impegno in atto di cui sopra (anche se non si traduce in una espressa richiesta di agevolazioni).
In caso di violazione degli obblighi assunti sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, sanzioni in misura pari al 50% delle imposte dovute. Non e’ prevista invece l’invalidita’ dell’atto di divisione o di cessione separata.